Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo II - Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 531 · Codice di Procedura Civile

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 531

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