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Codice Civile
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Art. 530 · Codice Civile
Pagamento dei debiti ereditari
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 530
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