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Codice di Procedura Civile
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Art. 528 · Codice di Procedura Civile
Intervento tardivo
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 528
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