Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 523 · Codice di Procedura Penale
Svolgimento della discussione
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 523
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
