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Codice di Procedura Penale
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Art. 521 · Codice di Procedura Penale
Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 521
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