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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
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Art. 52 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Controllo sul possesso dei requisiti
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 52
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