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Codice di Procedura Penale
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Art. 519 · Codice di Procedura Penale
Diritti delle parti
2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l’imputato può, a pena di decadenza entro l’udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l’ammissione di nuove prove.
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
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Fino al 29/12/2022
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