Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-quinquies · Codice Penale

Impiego di beni culturali provenienti da delitto

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518 quater e 518 sexies, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 518-quinquies

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