Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare › Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 511 · Codice Penale

Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 511

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