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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 508 · Codice di Procedura Penale
Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 508
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