Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 508 · Codice di Procedura Civile

Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 508

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