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Codice di Procedura Penale
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Art. 507 · Codice di Procedura Penale
Ammissione di nuove prove
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
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