Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare › Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 507 · Codice Penale

Boicottaggio

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 507

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