Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare › Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 504 · Codice Penale

Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 504

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