Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 503 · Codice di Procedura Civile

Modi della vendita forzata

La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 503

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