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Codice di Procedura Penale
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Art. 502 · Codice di Procedura Penale
Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 502
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