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Codice di Procedura Civile
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Art. 498 · Codice di Procedura Civile
Avviso ai creditori iscritti
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 498
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