Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica › Capo IV - Della falsità personale

Art. 497-bis · Codice Penale

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 497-bis

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