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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 496 · Codice di Procedura Penale
Ordine e modalità dell’assunzione delle prove
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.
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Fino al 29/12/2022
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