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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 494 · Codice di Procedura Civile
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata art. 157 delle disp. att. c.p.c..
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 494
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