Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.998 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo II - Dibattimento › Capo II - Atti introduttivi

Art. 493-bis · Codice di Procedura Penale

Trascrizione delle intercettazioni

1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.
3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 493-bis

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi