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Codice di Procedura Penale
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Art. 493-bis · Codice di Procedura Penale
Trascrizione delle intercettazioni
2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie.
3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.
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