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Codice della Strada
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 49 · Codice della Strada
Veicoli a trazione animale
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 49
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