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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 487 · Codice di Procedura Civile
Forma dei provvedimenti del giudice
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 487
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