Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni › Capo V - Dell'accettazione dell'eredità

Art. 486 · Codice Civile

Poteri

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'articolo 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 486

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