Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo II - Dell'espropriazione forzata › Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 484 · Codice di Procedura Civile

Giudice dell'esecuzione

L'espropriazione è diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 484

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