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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 484 · Codice di Procedura Civile
Giudice dell'esecuzione
La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 484
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