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Codice Civile
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Art. 483 · Codice Civile
Impugnazione per errore
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 483
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