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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 48 · Codice del Processo Amministrativo
Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 48
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