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Codice di Procedura Penale
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Art. 479 · Codice di Procedura Penale
Questioni civili o amministrative
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 479
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