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Codice Civile
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Art. 479 · Codice Civile
Trasmissione del diritto di accettazione
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 479
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