Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo II - Dibattimento › Capo I - Disposizioni generali

Art. 476 · Codice di Procedura Penale

Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 476

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