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Codice di Procedura Penale
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Art. 475 · Codice di Procedura Penale
Allontanamento coattivo dell'imputato
2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 475
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