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Codice Penale
Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Penale › Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica › Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Art. 474-quater · Codice Penale
Circostanza attenuante
Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 474-quater
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