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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 474 · Codice di Procedura Penale
Assistenza dell'imputato all'udienza
1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. È comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 474
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