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Codice di Procedura Civile
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Art. 473-bis.7 · Codice di Procedura Civile
Nomina del tutore e del curatore del minore
Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:
a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.
Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.7
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