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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 473-bis.64 · Codice di Procedura Civile
Provvedimenti su parere del giudice tutelare
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.64
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