Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie › Capo III - Disposizioni speciali

Art. 473-bis.61 · Codice di Procedura Civile

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del Codice Civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.61

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