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Codice di Procedura Civile
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Art. 473-bis.6 · Codice di Procedura Civile
Rifiuto del minore a incontrare il genitore
Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.6
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