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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 473-bis.55 · Codice di Procedura Civile
Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio
Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.55
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