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Codice di Procedura Civile
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Art. 473-bis.54 · Codice di Procedura Civile
Udienza di comparizione
L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.
Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.54
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