Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV bis - Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie › Capo III - Disposizioni speciali

Art. 473-bis.47 · Codice di Procedura Civile

Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto.
In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.
Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
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