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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 473-bis.46 · Codice di Procedura Civile
Provvedimenti del giudice
A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.
Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.46
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