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Codice di Procedura Civile
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Art. 473-bis.4 · Codice di Procedura Civile
Ascolto del minore
Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.4
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