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Codice di Procedura Civile
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Art. 473-bis.24 · Codice di Procedura Civile
Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.
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