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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 473-bis.2 · Codice di Procedura Civile
Poteri del giudice
Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.2
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