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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 473-bis.1 · Codice di Procedura Civile
Composizione dell'organo giudicante
Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 473-bis.1
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