Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica › Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Art. 471 · Codice Penale

Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 471

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