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Codice di Procedura Civile
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Art. 47 · Codice di Procedura Civile
Procedimento del regolamento di competenza
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
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