Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni › Capo IV - Della rappresentazione

Art. 468 · Codice Civile

Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati anche adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 468

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