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Codice di Procedura Penale
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Art. 467 · Codice di Procedura Penale
Atti urgenti
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 467
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