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Codice di Procedura Penale
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Art. 465 · Codice di Procedura Penale
Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 465
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